Descrizione
Entra in vigore dal 15 giugno, il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi in Campania.
Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania, con atto del Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base delle valutazioni sul quadro climatico.
- Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti (già in vigore dal primo giugno);
- Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli;
- Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):- usare motori o fornelli che producano faville o brace;- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;- far brillare mine;- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese;- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. (Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.)
Maggiori informazioni: sul sito della Protezione Civile Campania >>>